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Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe

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Gli Ordini Professionali non sono tenuti alla nomina dell’ OIV conformemente a quanto disposto dal DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il quale nell’ art. 2, comma 2 bis, testualmente dispone: “Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165ad eccezionedell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica.”

L’art. 14 del DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150 stabilisce che: “1. Ogni amministrazione, singolarmente o informa associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance.”

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